Sez. 1, Sentenza n. 20324 del 15/10/2004 (Rv. 577719 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Anticipazione sul prezzo - Disciplina relativa - Garanzia fideiussoria - Revoca dell'anticipazione - Onere della stazione appaltante di escutere preventivamente il fideiussore - Configurabilità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di opere pubbliche, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e della disciplina attuativa contenuta nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, le anticipazioni concesse dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice vengono gradualmente recuperate con trattenute sugli acconti e, se necessario, sul saldo dell'importo contrattuale, e, correlativamente, la misura della corrispondente garanzia fideiussoria si riduce nei limiti delle anticipazioni ancora da recuperare. Ad un tal riguardo, in caso di risoluzione dell'appalto, con conseguente revoca dell'anticipazione, la prevista facoltà della stazione appaltante di chiedere al fideiussore la restituzione dell'anticipazione non incide affatto sull'obbligo di restituzione del debitore principale e, quindi, sul diritto incondizionato della P.A. committente di pretendere da questo il recupero dell'anticipazione, essendo da escludere la configurabilità di un anomalo "beneficium excussionis" in favore del debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627, DM Tesoro 25/11/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)