Sez. L - , Sentenza n. 31992 del 11/12/2018 (Rv. 652023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Regime impugnatorio ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Applicazione al licenziamento collettivo anche prima della l. n. 92 del 2012 - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il regime di decadenza per l'impugnazione giudiziale dei licenziamenti, previsto dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applica sin dall'entrata in vigore di tale ultima disposizione anche ai licenziamenti collettivi, dovendo attribuire all'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012 portata meramente ricognitiva e non innovativa, come si desume sia dalla lettura storico-sistematica dell'art. 5, comma 3, della l. 223 del 1991, sia dalla lettera del medesimo art. 32, che dispone l'applicazione del regime decadenziale a tutti i casi di invalidità del licenziamento, senza distinzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)