Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016 (Rv. 639728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Inefficacia per vizi del procedimento - Natura dell'azione - Annullamento - Riconducibilità - Conseguenze in tema di prescrizione e decadenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'azione volta a far valere l'inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all'onere dell'impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di sessanta giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l'estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l'invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratore e risarcitorie. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di esame congiunto delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)