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Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 25/03/1986 Ud. (dep. 29/04/1986) Rv. 172562 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172562-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

L'istituto della liberazione condizionale si correla al sicuro ravvedimento del condannato, desunto dal suo comportamento globale, senza limitare l'osservazione alla sola condotta carceraria; quello della liberazione anticipata, invece, esige, però, semplicemente la partecipazione all'opera di rieducazione, cioè l'adesione, ancorché attiva a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, senza che ciò comporti necessariamente una revisione critica del passato ed un abbandono delle spinte criminali manifestate con la commissione del reato. (V mass n 141376).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)