Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 15/10/1990 Cc. (dep. 12/11/1990) Rv. 185735 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - PROVA - PERSONALITÀ DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - PROVA - PERSONALITÀ DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 176 cod. pen., il condannato a pena detentiva può essere ammesso alla liberazione condizionale a condizione, anche se minorenne, che durante l'espiazione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia adempiuto, a meno che dimostri di essere nell'impossibilità di farlo, alle obbligazioni civili derivanti dal reato. L'effettivo ravvedimento deve sostanziarsi in una condanna assoluta della propria condotta criminale, quale giudizio meditato e sofferto scaturente da un profondo e sincero pentimento, dimostrato anche attraverso l'effettivo impegno del soggetto nel lenire le conseguenze materiali e morali del proprio operato nei confronti delle vittime. Esso comporta, inoltre, la valutazione della personalità del condannato, che deve prendere le mosse del titolo e della gravità dei reati commessi. (Conf mass n 178687; (Conf mass n 181654; (Conf mass n 169300; (Conf mass n 145792; (Conf mass n 184907; (Conf mass n 174134; (Conf mass n 172837; (Conf mass n 172562).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)