diritto.io

Sez. 6 - 5, Sentenza n. 4723 del 10/03/2015 (Rv. 635064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Tariffa di igiene ambientale - Assoggettamento ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635064-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

La tariffa di igiene ambientale (TIA), per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura tributaria attesa l'assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sicché non è assoggettabile ad IVA, che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)