Sez. 5, Sentenza n. 5831 del 13/04/2012 (Rv. 621911 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell'I.V.A. - Esclusione - Per il periodo fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Natura tributaria della tariffa fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Disciplina di cui all'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 - Efficacia - Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006.
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La tariffa di igiene ambientale non è assoggettabile ad I.V.A. per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attesa la sua natura tributaria, evidenziata anche dalla sentenza n. 238 del 2009 e dall'ordinanza n. 64 del 2010 della Corte costituzionale; né assume alcun rilievo, per tale periodo, la disposizione interpretativa di cui all'art. 14, comma terzo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la stessa, riconoscendo la natura non tributaria della tariffa soltanto con riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)