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Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 30/10/1963 (Rv. 264503 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - FALLIMENTO DEL MANDANTE - MANDATO IN REM PROPRIAM - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264503-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - FALLIMENTO DEL MANDANTE - MANDATO IN REM PROPRIAM - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*

Per il coordinato disposto dagli artt 78 della legge sul fallimento e 1723 del cod civ, il sopravvenuto fallimento del mandante estingue soltanto il mandato semplice conferito nel solo interesse del mandante e non pure il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o del terzo. (V 1096/62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)