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Sez. 1, Sentenza n. 4282 del 02/07/1981 (Rv. 414963 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE - MANDATO IN REM PROPRIAM - FALLIMENTO DEL MANDANTE - ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414963-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE - MANDATO IN REM PROPRIAM - FALLIMENTO DEL MANDANTE - ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

L'Estinzione del mandato, in conseguenza del sopravvenuto fallimento del mandante, non si verifica per il mandato conferito anche nello interesse del mandatario o del terzo (mandato in rem propriam), che e un istituto giuridico autonomo, avente disciplina propria, contrastante con quella del mandato semplice, circa le cause estintive e la revocabilita (art 1723, secondo comma, cod civ). in particolare, se i rispettivi interessi di mandante e mandatario in rem propriam sono contrapposti - come nel caso di mandato funzionalmente ed inscindibilmente connesso con altro negozio, in quanto mezzo per l'adempimento degli obblighi da questo derivanti - si e di fronte ad un contratto con prestazioni corrispettive, per la sua natura sinallagmatica opponibile, nell'ipotesi di fallimento del mandante, alla massa dei creditori, sicche il fallimento, come acquisisce i diritti scaturenti da detto contratto, cosi deve soggiacere agli obblighi correlativi, salvo sempre il diritto di revoca del curatore, non solo sulla base di una pattuizione in tal senso, ma anche per giusta causa, ravvisabile nell'impossibilita, per il mandatario, di disporre dei beni fallimentari al di fuori ed oltre gli stretti limiti resi necessari dal soddisfacimento del suo diritto, ovvero nella valutazione, riservata agli organi fallimentari, delle esigenze della procedura fallimentare (accertamento del passivo ed accertamento, liquidazione e ripartizione dell'attivo) nello interesse della massa dei creditori. (V 3157/76, mass n 381930; (V 1267/72, mass n 357781; (V 2051/64, mass n 302980; (V 2907/63, mass n 264503; (V 1096/62, mass n 251824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)