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Sez. 5, Ordinanza n. 22535 del 11/12/2012 (Rv. 624947 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori delle commissioni tributarie - Ordine indicato nell'art. 7, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992 - Rispetto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624947-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di giudizio tributario, il giudice, anche in grado di appello, può disporre consulenza tecnica d'ufficio, senza rispettare l'ordine indicato nell'art. 7, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che è meramente esemplificativo ed ordinatorio, e non impone alcun vincolo gerarchico nella scelta della consulenza in alternativa alle altre opzioni (nella specie il giudice di merito valutò inopportuno delegare indagini alla stessa guardia di finanza a seguito del cui PVC fu emesso il provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)