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Sez. 5, Sentenza n. 26849 del 18/12/2014 (Rv. 633715 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Formulazione di istanze ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti temporali - Insussistenza - Conseguenze - Formulazione all'udienza di trattazione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633715-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In materia di giudizio tributario, l'utilizzo dei poteri istruttori, attribuiti alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere sollecitato dalle parti senza alcun limite temporale o processuale e, quindi, anche nel corso dell'udienza di trattazione in grado d'appello, non essendo previste espresse preclusioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)