Sez. 5, Sentenza n. 26849 del 18/12/2014 (Rv. 633715 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Formulazione di istanze ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti temporali - Insussistenza - Conseguenze - Formulazione all'udienza di trattazione in appello - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In materia di giudizio tributario, l'utilizzo dei poteri istruttori, attribuiti alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere sollecitato dalle parti senza alcun limite temporale o processuale e, quindi, anche nel corso dell'udienza di trattazione in grado d'appello, non essendo previste espresse preclusioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)