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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8438 del 05/04/2018 (Rv. 648701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra incapace e rappresentante legale - Omessa nomina di un curatore speciale - Incidenza - Valutazione in concreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648701-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva escluso, pur in assenza della nomina di un curatore speciale, la ricorrenza del conflitto tra la figlia minorenne ed i genitori per essere stata l'azione revocatoria di donazione, dei secondi in favore della prima, notificata ad essi genitori quali legali rappresentanti, in considerazione dell'atteggiamento processuale dei donanti e di un interesse del tutto convergente con quello della donataria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)