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Sez. 2, Sentenza n. 1721 del 29/01/2016 (Rv. 638532 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra incapace e rappresentante legale - Omessa nomina di un curatore speciale - Incidenza - Valutazione in concreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638532-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso, pur in assenza della nomina di un curatore speciale, la ricorrenza di tale conflitto tra il figlio minore e la madre, attesa l'attività processuale effettivamente svolta da quest'ultima in favore del figlio, il quale, raggiunta la maggiore età, aveva proposto ricorso per cassazione, insieme alla madre, con il medesimo difensore che li aveva assistiti nei precedenti gradi del giudizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)