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Sez. 1, Sentenza n. 11616 del 24/06/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171257 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE: GRAMMI TRE DI EROINA.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171257-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE: GRAMMI TRE DI EROINA.*

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico, il concetto di "modica quantità" va inteso oggettivamente in senso restrittivo, come quantità minima ed esigua, da consumarsi, cioè, in tempo di apprezzabile immediatezza. Pertanto non può ritenersi modica la quantità di tre grammi di eroina, anche se tagliata. (Conf mass n 160208; (Conf mass n 156248).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)