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Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 28/03/1983 Ud. (dep. 15/09/1983) Rv. 160208 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160208-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il concetto di "modica quantità", espresso dalla legge n. 685 del 1975 per punire meno severamente il piccolo spacciatore e, comunque, l'autore delle "altre attività illecite" minori previste dalla legge, va inteso in termini obiettivi, nel senso che i quantitativi della sostanza non devono superare le dosi che possono essere assunte da un unico consumatore con apprezzabile immediatezza. (V mass n 156248; (V mass n 153986 sulla Rilevanza di un criterio oggettivo).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 77, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)