Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 18/06/1968 (Rv. 334073 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PROVA DELL'INADEMPIENZA- ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PROVA DELL'INADEMPIENZA- ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*
Incombe all'attore, che domandi la risoluzione di un contratto, l'Obbligo di provare il fatto che legittima la risoluzione e cioe l'inadempimento dell'altra parte. L'accertamento dell'incidenza dell'Onere della prova e pero superfluo, qualora il giudice tragga dagli elementi di prova acquisiti al processo e da qualunque parte forniti, il proprio convincimento sulla verita dei fatti in contestazione. (V. 1145-66, massima n.322298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)