Sez. 2, Sentenza n. 2669 del 26/05/1978 (Rv. 392038 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
Il principio, secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione, non e rilevante quando il giudice possa desumere il proprio convincimento, in ordine alla verita dei fatti stessi, dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 933/77, mass n 384551; (Conf 1059/75, mass n 374478; (Conf 2024/68, mass n 334073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)