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Sez. 1, Sentenza n. 7699 del 07/06/2000 (Rv. 537355 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie in materia di Q.M.G. della produzione tabacchicola 1990.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537355-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, volto ad ottenere l'interpretazione o la caducazione di norme comunitarie, pur essendo obbligatorio per i giudici nazionali di ultima istanza e facoltativo per gli altri, postula in ogni caso non solo che la questione controversa riguardi norme comunitarie ma che la stessa abbia rilevanza al fine di definire il giudizio a quo (nella specie l'AIMA aveva domandato la parziale restituzione del premio comunitario di cui al Reg. CEE 727/1970 e relativo al raccolto 1990, a seguito del Reg. CEE 1331/1990 che aveva ridotto il quantitativo massimo garantito per la campagna tabacchicola di tale anno; la S.C., in applicazione del principio esposto, ha escluso che ricorressero i presupposti per il rinvio ex art. 177 Tr. in quanto non solo la riduzione riguardava solo una varietà coltivata e la quota di premio relativa era di importo irrisorio ma era accertato che la produzione della medesima per l'annata 1990 aveva superato il Q.M.G. non solo dopo la riduzione operata dal Regolamento del 1990 ma anche quale originariamente determinato da quello del 1989).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)