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Sez. 1, Sentenza n. 20708 del 22/09/2006 (Rv. 592957 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Interpretazione della legge nazionale - Facoltà del giudice nazionale di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592957-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di Giustizia Europea, ex art. 234 Trattato CE, può essere disposto soltanto ove al giudice nazionale si ponga un dubbio relativo alla interpretazione e all'applicazione delle norme comunitarie, e che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" sottoposto al giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano, ma non nel caso in cui a questi si ponga l'opposto problema di interpretare la norma interna (nel caso di specie, il D.M. n. 452 del 1989) al fine di verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria e deciderne l'eventuale disapplicazione, in quanto la Corte di Giustizia Europea non è competente ad interpretare il diritto nazionale dei singoli Stati membri, nè a statuire sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con l'art. 92, oggi 87, del Trattato (in questo senso v. Corte di Giusitizia della Comunità Europea 17.6.1999 in causa 295/97).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)