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Sez. L, Sentenza n. 236 del 07/01/2005 (Rv. 579498 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del CCNL per i metalmeccanici in materia di computabilità dei compensi per lavoro festivo, per festività coincidente con la domenica, nonchè del'indennità sostitutiva delle ferie, ai fini della determinazione del t.f.r.
Stato
decisa il 2005-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579498-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, relativa all'interpretazione di specifiche clausole contrattuali delle Disp.Spec., parte prima, del C.C.N.L. per i metalmeccanici, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., aveva ritenuto la computabilità, ai fini del t.f.r., dei compensi per lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e per festività non lavorate coincidenti con la domenica, nonchè dell'indennità sostitutiva delle ferie, sul presupposto che, alla stregua delle relative clausole e delle modalità delle prestazioni, i predetti compensi dovevano qualificarsi, rispettivamente, come retribuzione di lavoro "ordinario" e non occasionali, mentre l'indennità sostitutiva delle ferie si configurava come di natura retributiva e non risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1029 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)