Sez. L, Sentenza n. 236 del 07/01/2005 (Rv. 579498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del CCNL per i metalmeccanici in materia di computabilità dei compensi per lavoro festivo, per festività coincidente con la domenica, nonchè del'indennità sostitutiva delle ferie, ai fini della determinazione del t.f.r.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, relativa all'interpretazione di specifiche clausole contrattuali delle Disp.Spec., parte prima, del C.C.N.L. per i metalmeccanici, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., aveva ritenuto la computabilità, ai fini del t.f.r., dei compensi per lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e per festività non lavorate coincidenti con la domenica, nonchè dell'indennità sostitutiva delle ferie, sul presupposto che, alla stregua delle relative clausole e delle modalità delle prestazioni, i predetti compensi dovevano qualificarsi, rispettivamente, come retribuzione di lavoro "ordinario" e non occasionali, mentre l'indennità sostitutiva delle ferie si configurava come di natura retributiva e non risarcitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1029 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)