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Sez. U, Sentenza n. 3103 del 17/03/1995 (Rv. 491227 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati da eventi sismici - Diritti soggettivi dei danneggiati - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491227-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE

Riguardo ai contributi previsti al fine della ricostruzione o ripartizione di immobili danneggiati da eventi sismici (nella specie, quelli previsti dalla legge Regione Sicilia 18 agosto 1978 n.38), le posizioni dei danneggiati assurgono al rango di diritti soggettivi non immediatamente, bensì dal momento in cui cessano gli spazi di discrezionalità riservati all'amministrazione, ossia con l'emissione del provvedimento finale che determina in concreto l'ammontare del contributo dovuto al beneficiario. Ne consegue che, prima di quel momento, il privato non può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per il conseguimento del contributo e/o del risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/08/1978 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)