Sez. U, Sentenza n. 1082 del 05/02/1991 (Rv. 470794 - 01)
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - Sussidi. | Contributi "ex" legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni - Quantificazione - Criteri - Vincolatività - Corrispondenti diritti soggettivi - Tutela - A.G.O. - Parere della commissione comunale - Influenza - Esclusione.
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - Sussidi.
Con riguardo ai contributi contemplati dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'attività dell'amministrazione, ai fini del riconoscimento e della quantificazione di essi, è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali, pertanto, hanno consistenza di diritti soggettivi, e come tali sono tutelabili davanti al giudice ordinario, non avendo rilievo la circostanza che la prevista commissione comunale debba esprimere parere anche in merito alla compatibilità urbanistica delle opere di ricostruzione o riparazione, trattandosi di un'attività amministrativa diversa, diretta alla salvaguardia degli interessi pubblici inerenti all'assetto urbanistico del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)