Sez. 1, Sentenza n. 12181 del 15/09/2000 (Rv. 540196 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE | Procedimento per il riconoscimento di sentenza pronunciata in Svizzera soggetto alla disciplina della Convenzione di Lugano e sottratto alla disciplina introdotta dalla legge n. 218 del 1995 - Pendenza di procedimento in Italia tra le stesse parti per il medesimo rapporto - Rilevanza ai fini del riconoscimento - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE
In tema di riconoscimento di sentenze emesse in Svizzera, ed in fattispecie soggetta alla disciplina della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata in Italia con legge n. 198 del 1992) e sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla legge n. 218 del 1995 (per essere il procedimento di riconoscimento iniziato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge), l'eventuale pendenza in Italia di un giudizio per il medesimo rapporto e tra le stesse parti non produce alcuna conseguenza sul piano (ed al momento) del riconoscimento della sentenza pronunziata in Svizzera, giacché l'art. 21 della citata Convenzione, disciplinando le ipotesi di litispendenza, si limita a regolare gli effetti della proposizione, davanti a giudici di Stati contraenti diversi e tra le stesse parti, di domande aventi il medesimo oggetto o il medesimo titolo, senza tuttavia trarne conseguenze sul piano del riconoscimento delle sentenze pronunciate in uno degli Stati contraenti, e senza che, perciò, la disposizione venga in rilievo ai predetti fini, come dimostrato anche dal fatto che l'art. 27 della citata convenzione, nel disciplinare il riconoscimento delle sentenze, non richiama il citato art. 21, né, in ogni caso, contiene disposizioni analoghe a quelle dettate dall'art. 64 lett. f) legge n. 218 del 1995 o dal previgente art. 797 n. 6 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/09/1998, Legge 10/01/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)