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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 08/04/1974 (Rv. 368912 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368912-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Agli effetti della somministrazione dell'assegno di cui all'art 5, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898, per valutare il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della famiglia, deve tenersi conto del principio (con riguardo alla situazione della casalinga che si e votata alla sua essenziale funzione familiare, rinunciando ad una propria attivita lavorativa ed a propri eventuali redditi) secondo il quale, ove uno dei coniugi si avvalga dello strumento dell'assegno per richiedere all'altro sostanzialmente la liquidazione di quanto gli spetta per la sua partecipazione di fatto ad una sorta di comunione degli utili e degli acquisti, l'ambito di discrezionalita del giudice viene meno, nel senso che egli deve limitarsi a verificare la fondatezza di detta pretesa, liquidativa in senso stretto, procedendo quindi alla sua Determinazione. Deve anche tenersi presente che alla stregua del criterio latamente indennitario, l'assegno non trova la sua misura esclusiva nell'apporto del singolo coniuge che, per quanto breve sia stata la convivenza, quasi sempre sussiste ove sia possibile individuare un concorso della moglie all'andamento della vita familiare, ma nella durata del vincolo (e non della mera convivenza). Invero, il coniuge separato - e cio soprattutto sotto la vigenza del regime di rigorosa indissolubilita che appariva ben difficilmente reversibile (in un prossimo futuro) - incontrava, pur nell'affievolimento del vincolo, da un lato limiti e remore a proiettarsi verso nuovi orizzonti di vita, e poteva fare, dall'altro, ragionevole affidamento sulla persistenza dell'Obbligo di mantenimento od alimentare a carico dell'altro coniuge. (Conf 263'74, mass nn 367898, 367899).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)