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Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 09/06/1976 (Rv. 380933 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - INCLUSIONE IMPLICITA - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANUTENZIONE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380933-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - INCLUSIONE IMPLICITA - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANUTENZIONE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Poiche la turbativa del possesso configura attivita antigiuridica incidente in misura minore dello spoglio sul potere di fatto del possessore, nella proposizione da parte di quest'ultimo della domanda di reintegrazione deve ritenersi implicita l'istanza di manutenzione. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, alla stregua dei fatti dedotti ed accertati, accolga la predetta domanda sotto il profilo della manutenzione nel possesso, anziche dello spoglio. (V 1321/73, mass n 363942; (V 283/73, mass n 362160).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)