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Sez. 2, Sentenza n. 283 del 29/01/1973 (Rv. 362160 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - DOMANDA DI MANUTENZIONE - INCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME MANUTENZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362160-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - DOMANDA DI MANUTENZIONE - INCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME MANUTENZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

La domanda di reintegrazione contiene anche quella di manutenzione perche la molestia e meno ampia dello spoglio; in conseguenza, il giudice di merito, avvalendosi del potere di meglio qualificare i fatti dedotti, puo, anche in grado di appello, ritenere Azione di manutenzione quella che fu proposta come Azione di reintegrazione, se i fatti dedotti rimangano fermi e non siano violate le regole del contraddittorio. (Conf 1716/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)