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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2929 del 08/02/2021 (Rv. 660501 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione del prefetto - Istanza di revoca - Diniego - Impugnazione – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660501-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il provvedimento del prefetto di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, poiché, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto poiché investe, ancorchè ai fini dell'adozione del "contrarius actus", i medesimi presupposti sull'opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia. Pertanto, al pari del decreto di espulsione, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile davanti al giudice ordinario e, in particolare, dinanzi al giudice di Pace, ex artt. 13, comma 8 e 13-bis del d. lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)