Sez. U, Sentenza n. 20122 del 18/10/2005 (Rv. 585403 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Provvedimento di espulsione avente come presupposto il diniego di regolarizzazione - Erroneità della considerazione posta a base del diniego - Revoca dell'espulsione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso volto ad ottenere la revoca di un decreto prefettizio di espulsione avente come presupposto il rigetto dell'istanza di regolarizzazione, per essere quest'ultimo basato su considerazione in assunto erronea (nella specie, che il ricorrente precedentemente espulso avesse lasciato il territorio nazionale, rientrandovi illegalmente), senza che rilevi la circostanza che il sindacato in ordine al ricorso relativo al diniego di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario spetta al giudice amministrativo, unico competente a pronunciarsi sulla sua legittimità e sulla sua eventuale revoca, giacché nel caso considerato il "petitum" sostanziale riguarda l'espulsione dello straniero e soltanto incidentalmente la regolarizzazione della sua posizione lavorativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)