Sez. 3, Sentenza n. 3669 del 16/12/1971 (Rv. 355422 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - DIVERSITA DELLE NORME GIURIDICHE VIOLATE - COLPA CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DAL CORRESPONSABILE IN RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL DANNEGGIATO - AZIONE DI REGRESSO VERSO GLI ALTRI CORRESPONSABILI - FONDAMENTO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL DANNEGGIATO.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - DIVERSITA DELLE NORME GIURIDICHE VIOLATE - COLPA CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DAL CORRESPONSABILE IN RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL DANNEGGIATO - AZIONE DI REGRESSO VERSO GLI ALTRI CORRESPONSABILI - FONDAMENTO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL DANNEGGIATO.*
Poiche la responsabilita solidale di cui all'art 2055 cod civ sussiste pur se il danno non sia conseguenza di un solo fatto, ma la risultanza di piu fatti anche successivi purche concorrenti ciascuno alla produzione dell'evento dannoso con efficienza causale, anche se le singole azioni od omissioni costituiscano piu fatti illeciti e producano violazione di norme giuridiche diverse ed anche quando alcuni di coloro che hanno dato causa all'evento dannoso debbano rispondere a titolo di colpa contrattuale ed altri a titolo di colpa extracontrattuale, ne consegue che se dal danneggiato, sia stato chiesto il risarcimento a quello dei corresponsabili solidali verso il quale abbia un titolo contrattuale, il detto corresponsabile, il quale ha pagato l'intero debito di risarcimento cui era tenuto con gli altri e che aveva interesse a soddisfarlo, si trova verso costoro in un rapporto che gli attribuisce l'Azione di regresso verso di loro per quella parte di risarcimento di cui essi debbano rispondere nei rapporti interni e pertanto egli e surrogato nel diritto del creditore e puo porre a fondamento della propria domanda di rimborso quello stesso rapporto che il creditore aveva nei confronti del coobbligato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)