Sez. 2, Sentenza n. 884 del 30/01/1987 (Rv. 450550 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - ART. 2055 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - ART. 2055 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il principio di cui all'art. 2055 cod. civ. - secondo il quale, ove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all'ipotesi che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana. (V 3520/79, mass n 399938; (V 2962/78, mass n 392405; (V 3669/71, mass n 355422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)