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Sez. 1, Sentenza n. 3226 del 27/03/1998 (Rv. 514018 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Congruità della motivazione - Contestazione - Conseguenze - Onere dell'Amministrazione di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario - Mancanza di qualsiasi allegazione probatoria - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione del contribuente - Sussistenza della idonea motivazione dell'avviso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514018-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Il contribuente, il quale agisca in giudizio per contestare la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, pone in discussione la sussistenza della pretesa tributaria fatta valere dall'amministrazione, contestando l'esistenza di valide giustificazioni a fondamento dell'accertamento a lui notificato. La contestazione del contribuente è perciò sufficiente a far sorgere a carico dell'amministrazione l'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario di cui si afferma titolare anche nel caso in cui l'avviso di accertamento dovesse risultare assistito da una motivazione sufficiente e ciò anche nei casi in cui l'accoglimento della censura formulata in via principale dal contribuente abbia trovato accoglimento, precludendo l'esame delle censure relative alla esatta determinazione della base imponibile e alla applicabilità di eventuali benefici tributari o trattamenti agevolati. Pertanto, la mancanza di qualsiasi allegazione probatoria in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria e all'ammontare del credito di imposta, se non toglie validità all'avviso di accertamento assistito da idonea motivazione, comporta pur sempre l'accoglimento dell'opposizione del contribuente per difetto di prova in ordine agli elementi concreti in base ai quali si è proceduto alla determinazione dell'imposta accertata, salva restando ogni ulteriore questione relativa alle aliquote in concreto applicabili e agli eventuali benefici fiscali operanti nella specie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)