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Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 21/03/1995 (Rv. 491283 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE | Avviso di accertamento di valore di un bene immobile - Impugnazione per vizio di motivazione - Nullità dell'avviso - Dichiarazione in primo e secondo grado - Commissione Tributaria Centrale - Pronuncia sulla questione relativa alla prova del valore del bene - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491283-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente impugni l'avviso di accertamento di valore di un bene immobile sostenendone la nullità per vizio di motivazione, la contestazione relativa alla validità dell'avviso di accertamento non costituisce una questione astratta, ma comprende in sè necessariamente la affermazione della congruità del valore dichiarato dal contribuente e perciò la amministrazione che si difende, asserendo la adeguatezza della valutazione compiuta nell'atto, deve nel contempo indicare le prove su cui fonda la sua pretesa. Pertanto la questione relativa alla prova del valore del bene non è estranea al giudizio e la relativa pronuncia della Commissione Tributaria Centrale non viola l'art. 112 cod. proc. civ., ancorché le commissioni di primo e di secondo grado si siano limitate a dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)