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Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 31/01/2013 Ud. (dep. 05/03/2013) Rv. 255537 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Unica fonte dichiarativa - Dichiarazioni "contra se" e "contra alios" - Valutazione differenziata - Confessione - Applicabilità dei limiti di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255537-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. e non necessita quindi di riscontri esterni. Ne consegue che, pur in presenza di un'unica fonte dichiarativa, possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni "contra se" rispetto a quelle "contra alios", così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)