Sez. L, Sentenza n. 1066 del 21/01/2016 (Rv. 638392 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Insegnamento della religione cattolica presso le scuole dell'infanzia comunali - Annualità dell'incarico - Necessità - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento della religione cattolica è previsto, conformemente alle intese intervenute tra lo Stato italiano e la Santa Sede, dall'art. 309, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 e ribadito dall'art. 47, comma 6, del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, sicché, pur in assenza di eguale previsione nel c.c.n.l. comparto Regioni-Autonomie locali del 6 luglio 1995, va esclusa la possibilità per un Comune (nella specie, Roma Capitale) di assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante contratti a termine di durata inferiore all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, c.c.n.l. 6 luglio 1995.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 16 com. 2, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 47 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)