Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022 (Rv. 664918 - 03)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Assunzione dei docenti di religione non di ruolo - Assunzione a tempo determinato - Durata infrannuale - Legittimità - Condizioni - Onere della prova - Riparto. ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO - In genere. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge,
ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.
Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 40 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)