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Sez. 1, Sentenza n. 11885 del 16/11/1995 (Rv. 494672 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Atto di opposizione a precetto proposto dall' amministratore unico - Omessa spendita del nome della società - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494672-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Il requisito della spendita del nome, necessario perché l' atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l' uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l' atto stesso viene compiuto. Pertanto, un atto di opposizione a precetto ed a pignoramento mobiliare, proposto dall' amministratore unico di una S.n.c., pur in mancanza di una esplicita spendita del nome della società, può essere a questa riferito, in considerazione delle concrete circostanze del caso (nella specie, individuazione nella società del soggetto passivo dell' esecuzione e riferimento nell' atto di opposizione alle obbligazioni contratte con l' opposto dalla società e non a situazioni personali dell' opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)