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Sez. 2, Sentenza n. 8249 del 29/08/1997 (Rv. 507344 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura conferita dal rappresentante - Spendita del nome - Forma espressa - Necessità - Esclusione - Procura in calce o a margine - Manifestazione del rapporto di rappresentanza attraverso il collegamento materiale con l'atto processuale cui accede-idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507344-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nei negozi giuridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materiale dei due atti, se nell'atto processuale cui la procura alle liti accede il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente e la volontà della spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota (nella specie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva considerato efficacemente rilasciata nel nome della società opponente a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti la procura alle liti rilasciata, senza spendita del nome, dal soggetto in concreto dotato del potere rappresentativo di tale società dato che, nella intestazione dell'atto di opposizione, ove si dava atto della presenza a margine della procura a firma dell'amministratore, era chiarito che la società opponente era rappresentata dal suo amministratore e difesa da quel medesimo avvocato, nominativamente indicato, cui era conferito il mandato a margine)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)