Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 27/07/1984 (Rv. 436354 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - RELATIVE ALLA APPLICABILITÀ DI NORME DIVERSE DI QUELLE APPLICATE DAI GIUDICI DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - RELATIVE ALLA APPLICABILITÀ DI NORME DIVERSE DI QUELLE APPLICATE DAI GIUDICI DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di Cassazione non è consentito proporre questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate avanti ai giudici del merito e che implichino una modificazione dei termini della controversia anche in ordine agli elementi di fatto. (nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile la questione concernente l'applicabilità dell'art. 1150 cod. civ. - che concede anche al possessore di mala fede il diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione e non consistano in addizioni - in una situazione in cui era stato invocato il disposto dell'art. 936 cod. civ. - che esclude il diritto del proprietario dell'immobile a far togliere al terzo piantagioni, costruzioni ed opere effettuate a sua scienza e senza opposizione, ovvero in buona fede - reputando che ciò avrebbe comportato nuove indagini con riferimento all'esistenza del possesso). (Conf 7026/82, mass n 424694; (Conf 437/80, mass n 403805, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)