Sez. 1, Sentenza n. 2096 del 13/03/1996 (Rv. 496331 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE | Esimente di cui all'art. 55 ultimo comma d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità da parte del giudice tributario - Condizioni - Obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione della norma - Indicazione in motivazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE
Con riguardo all'esimente di cui all'art. 55, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (nel testo di cui all'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920) - che consente agli organi della giurisdizione tributaria di dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l'ambito delle disposizioni alle quali si riferisce - è meramente apparente la motivazione che affermi apoditticamente l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esimente, senza determinare, unitamente alle norme applicabili, le "obiettive condizioni di incertezza" in relazione alle quali la violazione può ritenersi giustificabile e non meritevole di sanzione (nella specie, il giudice tributario aveva "tenuto conto dell'incertezza di alcune disposizioni tributarie in sede di prima applicazione della riforma") .
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 55 CORTE COST., DPR 24/12/1976 num. 920 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)