diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10568 del 10/12/1994 (Rv. 489116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per cassazione - Difetto di motivazione - Deducibilità - Limiti -.
Stato
decisa il 1994-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti di cui all'art. 111 Cost., cioè per violazione di legge, senza che possa farsi però distinzione tra la legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso e la legge regolatrice del processo, in ordine alla quale la stessa norma costituzionale pone il canone fondamentale dell'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. Pertanto, la inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può essere denunciato per cassazione con il ricorso ex art. 111 Cost. quando si traduce in mancanza della motivazione stessa, con conseguente nullità della pronuncia per il difetto di un requisito formale indispensabile: ciò si verifica non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rilevare la "ratio decidendi" (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), e sempreché i vizi relativi emergano dall'esame del provvedimento in se stesso. (Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto meramente apparente la motivazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale che, nel fare applicazione della esimente di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si era limitata a riportare la formulazione del testo normativo applicato senza indicare quali fossero, nella specie, le circostanze che ne imponevano l'applicazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)