Sez. 3, Sentenza n. 554 del 23/01/1984 (Rv. 432785 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA INTRODOTTA CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SANATORIA - STRUMENTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA INTRODOTTA CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SANATORIA - STRUMENTI.*
In relazione alle controversie, soggette al rito del lavoro (legge 11 agosto 1973 n. 533), l'atto introduttivo della lite, ove compiuta in Forma di citazione anziché di ricorso, non è affetto da nullità assoluta ed insanabile bensì da una irregolarità formale, che trova la sua sanatoria negli strumenti ordinatori di cambiamento del rito a norma dell'art. 426 (e 439) cod. proc. civ., senza peraltro incidere sulla validità degli Atti, successivi alla citazione, posti in essere prima del provvedimento di cambiamento del rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)