Sez. 3, Sentenza n. 9664 del 13/09/1995 (Rv. 493995 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE | Ordinanza di affrancazione del pretore - Opposizione dinanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale - Forma - Termine - Opposizione proposta con citazione - Tempestività - Condizioni.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE
L'opposizione contro l'ordinanza del pretore di affrancazione del fondo enfiteutico, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966 n. 607, deve essere proposta, nel termine di tre mesi, dinnanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale, nelle forme previste dall'art. 414 cod. proc. civ.; se tuttavia è stata proposta nelle forme della citazione, l'opposizione deve ritenersi tempestiva se notificata nel termine previsto dalla legge perché, quando è prescritto il rito del lavoro, l'erronea instaurazione del giudizio nelle forme ordinarie può dar luogo non alla improponibilità della domanda ma ad un provvedimento ordinatorio di mutamento del rito, ai sensi dll'art. 426- 439 cod. proc. civ., la cui omessa pronuncia non è denunciabile per la prima volta in Cassazione. (Le difformità sotto indicate sono relative alla seconda parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)