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Sez. 1, Sentenza n. 3086 del 22/06/1978 (Rv. 392544 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - PERIODO MINIMO NECESSARIO - PROLUNGAMENTO PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - DOMANDA PROPOSTA PRIMA DEL DECORSO DEL PERIODO MINIMO - IMPROSEGUIBILITA - RELATIVA DECLARATORIA - NECESSITA - MANCATO RILIEVO DELLA CONDIZIONE DI IMPROSEGUIBILITA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392544-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - PERIODO MINIMO NECESSARIO - PROLUNGAMENTO PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - DOMANDA PROPOSTA PRIMA DEL DECORSO DEL PERIODO MINIMO - IMPROSEGUIBILITA - RELATIVA DECLARATORIA - NECESSITA - MANCATO RILIEVO DELLA CONDIZIONE DI IMPROSEGUIBILITA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Nel giudizio di divorzio, l'opposizione del coniuge convenuto, determinando il prolungamento del periodo minimo di separazione necessario per la trattazione della causa, non incide retroattivamente sulla validita della domanda proposta prima del decorso di detto maggior periodo, ma configura una condizione di proseguibilita dell'Azione che preclude il compimento di ulteriori Atti processuali ed impone una declaratoria di improseguibilita del procedimento, ancorche sia nel frattempo maturato l'indicato periodo, senza pregiudizio del diritto sostanziale, che potra essere fatto valere dopo il venir meno dell'impedimento. Ove il giudice del merito non rilevi tale improseguibilita, e decida sulla domanda, la relativa statuizione va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art 382 terzo comma cod proc civ. (Conf 364/77, mass n 383905; (Conf 1116/76, mass n 379789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)