Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 21/07/1984 (Rv. 436208 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - FUNZIONI RISPETTIVE - COMPUTO DELLA RIDUZIONE - QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - FUNZIONI RISPETTIVE - COMPUTO DELLA RIDUZIONE - QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI.*
In tema di vendita di cosa affetta da vizi, l'Azione per la riduzione del prezzo e l'Azione per il risarcimento del danno non coperto dalla prima, spettanti al compratore a norma degli artt. 1492 e 1494 cod. civ., sono rivolte a ristabilire il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi. Ne consegue che detta riduzione va apportata con una diminuzione del prezzo pattuito corrispondente alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall'esistenza dei vizi, e che il danno va quantificato nella differenza fra gli utili rispettivamente ricavabili dalla concreta utilizzazione della medesima, nelle diverse situazioni, ottimale e deficitaria. (V 987/75, mass n 374384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)