Sez. 3, Sentenza n. 987 del 14/03/1975 (Rv. 374384 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RIDUZIONE DEL PREZZO - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI E FINALITA - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - IMPLICITO ESPERIMENTO DELLE AZIONI DI GARANZIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RIDUZIONE DEL PREZZO - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI E FINALITA - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - IMPLICITO ESPERIMENTO DELLE AZIONI DI GARANZIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'Azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art 1494 cod civ, ha presupposti e finalita in parte diversi dalle azioni di garanzia di cui al precedente art 1492 ed e, comunque, distinta da esse, in quanto, nel mentre queste ultime azioni perseguono lo scopo di tutelare il compratore nella fase dinamica dell'esecuzione del contratto, per avergli la controparte trasmesso una cosa affetta da vizi e prescindono da ogni indagine sulla colpa del venditore, l'Azione di risarcimento anzidetta rappresenta la sanzione per l'inadempimento colposo o doloso di questo ed importa che il medesimo e tenuto a risarcire al compratore tutto l'interesse positivo in base alle regole generali sull'inadempimento contrattuale. Da tanto consegue che le azioni considerate, pur essendo tutte subordinate all'Onere della preventiva denunzia dei vizi, non sono fra loro necessariamente coordinate e che, pertanto, la proposizione dell'Azione di risarcimento dei danni non implica, di per se, anche l'esperimento delle azioni di garanzia, ove il compratore non manifesti la volonta di avvalersi anche di queste ultime, formulando al riguardo la relativa domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)