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Sez. 3, Sentenza n. 66 del 11/01/1968 (Rv. 330892 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE.*
Stato
decisa il 1968-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330892-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE.*

Spetta soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la congruenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare il fondamento o meno della pretesa, salvo che la legge disponga altrimenti, e cio nell'Esercizio dei suoi poteri nel prudente apprezzamento degli elementi emersi. Conforme alle sentenze n.2107-66, massima n.324101 372-66.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)