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Sez. 1, Sentenza n. 2255 del 06/02/2004 (Rv. 575605 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrati - Espulsione - Impugnazione - Giudice - Competenza per territorio - Natura - Funzionale e inderogabile.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575605-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di espulsione, attribuita dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, ha natura funzione e inderogabile, posto che, a norma del citato art. 13, comma 9, il giudice provvede sul ricorso nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)