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Sez. 1, Sentenza n. 12428 del 07/07/2004 (Rv. 574237 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Revoca dell'espulsione - Revoca della revoca del decreto di espulsione - Impugnazione - Giudice - Competenza per territorio - Natura - Funzionale e inderogabile - Fondamento - Disciplina del cumulo soggettivo ex art. 33 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574237-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione - nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, - attribuita dall'art. 13, comma nono del D.Lgs. 7 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del T.U., la disciplina prevista per i procedimenti in Camera di Consiglio, per i quali l'art. 28 cod. proc. civ. esclude la derogabilità della competenza per territorio. Ciò comporta altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 cod. proc. civ. sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo se detti criteri sono relativi e derogabili, e non anche quando hanno, invece, carattere assoluto e inderogabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)