Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 26/06/1967 (Rv. 328350 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE RILEVANTE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE RILEVANTE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La riduzione della capacita lavorativa per causa invalidante, costituisce soltanto uno degli elementi, se pure il principale, che contribuiscono a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato, che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, deve essere intesa come concreta possibilita del lavoratore minorato di impiegare proficuamente, ed in modo continuativo, le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si da poter trarre un guadagno non inferiore al terzo di quello che poteva ricavare quando poteva impiegare nel lavoro la propria integra validita psico-fisica. L'accertamento della residua capacita di guadagno va, quindi, fatta in base alla valutazione, oltre che delle residue energie lavorative, anche di altri fattori, sia individuali (eta, attitudini, esperienza professionale, adattabilita ai lavori affini a quello precedentemente esplicato), sia estrinseci, di natura economico-sociale, ambientali, di mercato ecc.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)