Sez. 2, Sentenza n. 230 del 25/01/1969 (Rv. 338186 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DELLA ZONA - POSSIBILITA CONCRETE DI OCCUPAZIONE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DELLA ZONA - POSSIBILITA CONCRETE DI OCCUPAZIONE - RILEVANZA.*
In materia di pensioni per invalidita al lavoro, il giudice di merito deve accertare l'infermita psico-fisica e la sua incidenza sulla capacita di guadagno della persona assicurata, tenendo presenti, oltre alle sue specifiche attitudini lavorative, le condizioni economico-sociali della zona e le possibilita concrete di occupazione offerte nel campo di attivita in cui la persona stessa potrebbe essere adibita. (V 2432-68, massima n 334832 1176-68, massima n 332674 1733-67, massima n 328588 1571-67, massima n 328350).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)